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Regolamento della professione di Architetto

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537
Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 37 del 15 febbraio 1926

CAPO I
Dell’albo

Art. 1. – In ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.

Art. 2. – Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell’albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della corte di appello.

Art. 3. – L’albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità(1), la residenza. La iscrizione nell’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell’autorità, da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell’albo deve comunicare al consiglio dell’ordine, mediante lettera raccomandata, l’eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4. – Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell’albo, a termini dell’art. 3, capoverso della L. 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali superiori del genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5. – Per esercitare in tutto il territorio del regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l’esame di Stato, a norma del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell’albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l’eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell’art. 56 del presente regolamento.

Art. 6. – Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7. – La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla presidenza dell’ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti:
certificato di nascita;
certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
certificato di residenza;
certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
certificato di aver conseguita l’approvazione nell’esame di Stato, ai sensi dell’art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata la iscrizione in altro albo d’ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell’albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all’art. 28, prima parte, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, sull’esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

Art. 8. – Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell’ordine deve deliberare sulla domanda d’iscrizione nell’albo.
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all’uopo delegato dal presidente.

 

Art. 9. – La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Art. 10. – Contro la deliberazione del consiglio dell’ordine l’interessato ha diritto di ricorrere all’assemblea generale entro un mese dalla notificazione.
Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11. L’assemblea generale delibera sui ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell’ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell’assemblea. In tal caso questa decide sui ricorso in sede di convocazione

Art. 12. – La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell’art. 28.
Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell’ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.
Alle notifiche delle deliberazioni dell’assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all’art.9.

Art. 13. – Contro le deliberazioni dell’assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all’articolo seguente.

Art. 14. – È istituita in Roma presso il ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.
La commissione centrale è composta:
1° di un presidente di sezione del consiglio superiore del lavori pubblici, che la presiede;
2° di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;
3° di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d’appello o parificato;
4° di sei rappresentanti degli ordini degli Ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.
I componenti la commissione di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate per la votazione le disposizioni del successivo art. 33.
A tale fine l’assemblea di ciascun ordine nell’adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale.
Il risultato della votazione, nei termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s’intendono eletti i più anziani di età.
I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Art. 15. – Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel ministero della giustizia, nonché funzionari del ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi ministri(2).

Art. 16. – L’impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all’interessato la deliberazione dell’assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.
La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell’avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 17. – Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione del regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18. – Le spese per il funzionamento della commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.
L’ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell’ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell’ordine. I consigli dell’ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19. – La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20. – La cancellazione dall’albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell’art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21. – Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all’interessato, il quale ha facoltà di reclamare all’assemblea generale dell’ordine ed alla commissione centrale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.
Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall’albo, l’interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati articoli 10, 13 e 16.

Art. 22. – Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell’ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell’albo portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Art. 23. – L’albo, stampato a cura e spese dell’ordine, è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell’ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell’interno, dei lavori pubblici, dell’economia nazionale e dell’istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell’ordine.
Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo.

Art. 24. – Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.
Chi si trova nell’ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un’altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall’art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell’ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l’istante è in regola col pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell’art. 18.
Avvenuta la Iscrizione nell’albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell’altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25. – Il consiglio dell’ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del regno e delle colonie.

CAPO II
Dell’ordine e del consiglio dell’ordine

Sezione I – Dell’ordine

Art. 26. – La convocazione dell’ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell’ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza.
La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27. – Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente.

Art. 28. – La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell’ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario dei consiglio dell’ordine, o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti del presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 33.

Sezione II – Del consiglio dell’ordine

Art. 29. – Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Artt. 30, 31, 32, 33, 34 Omessi, perché riguardanti l’elezione del consiglio. Si vedano gli artt. da 2 a 5 del D. Lgs Luogotenenziale 382/44

Art. 35. – Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Art. 36. – Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Art. 37. – Il consiglio dell’ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

vigila sul mantenimento della disciplina fra gli istituti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
prende i provvedimenti disciplinari;
cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria;
determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’ordine(3);
da i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38. – Il presidente del consiglio dell’ordine rappresenta legalmente l’ordine ed il consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Ari. 39. – Il segretario riceve le domande di iscrizione nell’albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’ordine e del consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40. – Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmatari dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:

registro a madre e figlia per le somme riscosse;
registro contabile di entrata e di uscita;
registro dei mandati di pagamento;
inventano del patrimonio dell’ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41. – Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell’ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria.

Art. 42. – Il consiglio dell’ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III
Dei giudizi disciplinari

Art. 43. – Il consiglio dell’ordine è chiamato a reprimere, d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione.

Art. 44. – Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell’ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l’incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45. – Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell’albo, sono:
l’avvertimento;
la censura;
la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
la cancellazione dall’albo.
L’avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46. – Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell’albo giusta l’articolo 7 del presente regolamento in relazione all’art. 28, parte prima, della L.8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47. – Chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48. – Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato innanzi all’assemblea generale nel termine di giorni quindici dall’avvenuta notificazione.
Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell’ordine entro cinque giorni.
Contro le deliberazioni dell’assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all’interessato che al procuratore del Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49. – L’incolpato, che sia membro del consiglio dell’ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell’ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello.
Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all’assemblea generale dell’ordine cui appartiene lo stesso consiglio.
Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50. – Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all’articolo 37, ed eventualmente, all’art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV
Dell’oggetto e dei limiti della professione
d’ingegnere e di architetto

Art. 51. – Sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52. – Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364(4), per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

Art. 53. – Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della L.24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54. – Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegnere presso gli istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 52 del presente regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegnere-architetto presso gli istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, al mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55. – Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione è responsabilità di persone abilitate all’esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall’art. 52.

Art. 56. – Le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della L.24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l’opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell’albo;
che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell’albo, ai quali affidare la perizia o l’incarico.

CAPO V
Disposizioni generali

Art. 57. – Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la eserciti direttamente ovvero per il tramite del procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del Re.
Il ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all’uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.
Il ministro per la giustizia, sentito lì parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell’ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.
In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l’assemblea generale dell’ordine per la elezione del consiglio.
Qualora il consiglio dell’ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell’archivio e dell’attività patrimoniale dell’ordine stesso e riferisce al ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 58. – Quando nel presente regolamento si fa menzione di un’autorità giudiziaria, s’intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell’ordine.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle corti di appello, giusta l’art. 48 del R. D. 30. dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI
Disposizioni di coordinamento e transitorie

Art. 59. – (5)

Art. 60. – I diplomi menzionati nell’art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell’iscrizione, il titolo di cui all’articolo 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell’art. 31 del R. D. L. 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61. – Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395 indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell’art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull’istruzione superiore.

Art. 62. – Gli Ingegneri ed Architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’ordine per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende.
È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

Art. 63. – Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell’albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Artt. 64 e 74. – (omissis)

Note

(1) Ora luogo e data di nascita, per effetto del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432

(2) Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il ministero di grazia e giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di 4 cancellieri (art. 8 D. Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597)

(3) In applicazione della L. 4 marzo 1958 n. 143, la tariffa professionale viene emanata con decreto del Ministero di grazia e giustizia, su proposta dei Consigli nazionali ingegneri e architetti.

(4) Vedi ora Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

(5) Omesso in quanto contenente disposizioni transitorie.

Regolamento Ordine Architetti Macerata

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    Data: mercoledì 03 Novembre 2021