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FAQ

In questa sezione del sito riportiamo le risposte a quesiti tecnici e/o di altro genere utili allo svolgimento della professione dell’architetto nella provincia di Macerata.

Calcolo del contributo danni lievi

Domanda
Quali sono le modalità di calcolo del contributo per interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi?

Nel caso di edifici con più unità immobiliari, come si calcola il contributo? La superficie da considerare è quella di tutte le unità immobiliari, o quella delle sole unità danneggiate?

Risposta
Le modalità di calcolo del contributo sono indicate nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 del Commissario Straordinario, applicabile in presenza di danni lievi accertati secondo l'Allegato 1 dell'Ordinanza n 4/2016.

La comunicazione di avvio dei lavori di cui all'art. 2 della presente Ordinanza può essere presentata purché all'interno di un edificio sia presente un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non utilizzabilità.

L'entità del contributo per l'intero edificio, oggetto di intervento unitario, è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.

Regole generali per il calcolo del contributo

Domanda
Si richiedono chiarimenti in merito al calcolo della superficie complessiva da considerare ai fini del contributo nel caso di inagibilità parziale (esito B); in particolare, si chiede se sia da considerare la superficie complessiva dell'unità immobiliare o solamente la superficie relativa alla porzione dichiarata inagibile.

Si chiede, inoltre, se, sempre nel caso di inagibilità parziale, il contributo possa essere utilizzato per eseguire interventi volti alla riduzione delle vulnerabilità anche in porzioni di fabbricato dichiarate agibili.

 

Risposta
I muri portanti e le strutture dell'edificio sono considerate parti comuni ai sensi dell'art. 1117 cc

Ragione per cui il costo dell'intervento sulle strutture sarà ripartito proporzionalmente tra tutte le abitazioni dell'edificio per superficie.

Il costo dell'intervento sulle parti di proprietà esclusiva sarà allocato interamente sulle singole abitazioni (es. se solo alcune abitazioni presentano danni alle finiture, solo queste avranno costi sulle parti di proprietà esclusiva).

La somma tra costo dell'intervento sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva della singola abitazione nell'edificio sarà infine confrontato con il costo convenzionale (costo massimo per metro quadro moltiplicato per i metri quadri ) della singola abitazione così come indicato più dettagliatamente nell'ordinanza n. 8

Domanda contributo danni lievi

Domanda
L’ordinanza 8 del 14 dicembre 2016, art. 6, comma 3, stabilisce che entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale per la ricostruzione la domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al DL 189/2016 art.12, comma 1, ove non già allegata alla comunicazione di inizio lavori. Entro il medesimo termine possono presentare domanda di contributo anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.

I soggetti che non hanno comunicato l’inizio lavori sono obbligati a presentare la domanda di contributo entro 60 giorni?

Risposta
Il termine dei sessanta giorni per la richiesta di contributo per danni lievi è riferito ai soggetti che hanno presentato la comunicazione di avvio dei lavori di cui all'articolo 8, commi 1 e 4, del decreto legge 189/2016, in conformità a quanto indicato dall'ordinanza commissariale n. 4/2016.

Fermo restando che presupposto inderogabile è quello di essere in possesso della scheda Aedes e dell'ordinanza sindacale di inagibilità, l'aggiornamento al decreto legge n. 8 del 2017, all'articolo 4, ha stabilito che il termine finale per la presentazione per la richiesta di contributi presso gli Uffici speciali per la ricostruzione è 31 dicembre 2017.

Rafforzamento locale immobili poco danneggiati

Domanda
Per un edificio con livello di danno modesto/nullo, i cui proprietari vogliono effettuare interventi di rinforzo locale ai sensi dell’Ordinanza del Commissario n.8 del 14.12.2016 , devo fare riferimento alle soglie di miglioramento previste dal DM 477 del 27.12.2016?

Rimangono invariati i termini per la presentazione delle richieste stabiliti dall'Ordinanza n.8 del 14.12.2016?

 

Risposta
Gli interventi previsti per la riparazione del danni lievi sono quelli di rafforzamento locale come disposto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, mentre le soglie minime di resistenza alle azioni sismiche sono state fissate con Decreto Ministeriale n. 477 del 27.12.2016.

Il Decreto Legge n. 8 /2017, in vigore dal 10 febbraio 2017, all’articolo 4, ha introdotto un nuovo termine per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi di riparazione e rafforzamento locali in caso di immobili con danni lievi, ai sensi delle Ordinanza n. 4/2016 e n. 8/2016. In particolare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli uffici speciali della ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali di disciplina dei contributi. E' bene tenere presente che il mancato rispetto del termine e delle modalità indicati determinano l'inammissibilità della domanda di contributo.

Riparazione immobili con danni lievi

Domanda
L’Ordinanza 4 del 17 novembre 2016 fornisce indicazioni per la riparazione di immobili che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, hanno subito danni lievi, includendo anche gli edifici parzialmente inagibili (esito C delle schede AeDES).

Ciò sembra in contrasto con il Decreto Legge  189/2016, art.8, comma 1, che fa riferimento agli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES.

Risposta
L’articolo 8, comma 1, del Decreto legge n. 189/2016 stabilisce che al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la  procedura  AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti  interessati  possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici  di cui all'articolo 1 e lo stato della  struttura, oltre  alla  valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. Inoltre, l’Ordinanza n. 4/2016 individua, nell’Allegato 1, la soglia di danno lieve per tipologia di struttura e destinazione svincolando la stessa dall’esito della scheda AeDES.

Inizio lavori edificio danneggiato

Domanda
L’immobile di mia proprietà è stato danneggiato dal sisma. Posso iniziare immediatamente i lavori di riparazione?

Risposta
L’articolo 1, dell’Ordinanza n. 4/2016 stabilisce che i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale sugli edifici adibiti ad uso abitativo a ad attività produttiva che risultano danneggiati con danni lievi attestati dalle schede AeDES o che sono stati dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall’autorità competente. Alla comunicazione devono essere allegati i documenti previsti dall’articolo 2, comma 5 della presente ordinanza.

Beneficiari contributo e percentuali ammesse art. 4 ordinanza n. 19/2017

Domanda
L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di cui all'oggetto prevede che "Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e) dello stesso decreto legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell'articolo 6, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva".

Ma i beneficiari dei contributi di cui all'art. 6,comma 2, lettera c), peraltro richiamati anche all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza di cui all'oggetto, come mai non vengono menzionati nell'articolo di cui sopra?

Si tratta per un caso di errore materiale, considerato che l'articolo 6, comma 4, del decreto legge stabilisce anche per i soggetti di cui alla lettera c) che la percentuale riconoscibile è pari al 100% del contributo?

Risposta
L’ordinanza n. 19 del 2017 reca la disciplina di ottenere delle previsioni di cui all’art 6 del decreto legge n 189 del 2016.

Non vi è dubbio, intanto, che il contributo del 100% sia riconosciuto anche a coloro i quali versano nelle situazioni disciplinate dall’art. 6, comma 2. Lett. C) del medesimo decreto legge. In ogni caso, si provvederà con una successiva ordinanza ad inserire al comma 1 dell’art 4 dell’ordinanza n 19 del 2017 il riferimento espresso alla lettera c) in modo da fugare qualunque dubbio interpretativo.

Demolizione e ricostruzione

Domanda
In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato, il nuovo edificio deve essere uguale all'edificio pre-esistente, o può essere di tipologia differente, a parità di superficie?

Risposta
L’articolo 6, comma 1, lett. a), del Decreto legge n. 189/2016 stabilisce per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100  per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico.

Obblighi ad operare le ritenute da parte dei sostituti d’imposta

Domanda
Il DL 189/2016, convertito in Legge 229/2016, all'art. 48, comma 1 bis, stabilisce che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La norma appare equivoca, in quanto fa riferimento ai sostituti d’imposta e non ai sostituiti (contribuenti).

Risposta
Con riguardo alla corretta interpretazione delle previsioni contenute nell'articolo 48, co. 1 – bis e 1- ter, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, detta disposizione stabilisce che “1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto”.

Ne deriva che la sopra richiamata disposizione si riferisce all'adempimento degli obblighi de iure condito previsti in capo ai sostituti d’imposta (ovvero, secondo la definizione contenuta nell’art. 64 del D.P.R. n. 600/73, a “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”) e non già dei sostituiti d’imposta.

Tanto premesso, si evidenzia che l’individuazione del corretto ambito di applicazione della disposizione sopra riportata non può prescindere dalla considerazione:

a) dei commi 10 e 10 – bis del medesimo articolo 48, ove si legge “Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. 10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Comma 11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo”;

b) dell’articolo 1 del Decreto ministeriale dell’1.9.2016, ove si legge “Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

In altri termini, la circostanza che i commi 1 – bis ed 1-ter dell’art. 48 richiamino i “sostituti d’imposta” e non già i “sostituiti” deriva dalla considerazione che:

a) il sopra menzionato decreto ministeriale disciplinava esclusivamente l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e non anche quelli dei sostituti d’imposta che, pertanto, erano comunque tenuti, ancorché domiciliati in uno dei Comuni interessati gli eventi sismici, ad effettuare le ritenute ed a procedere al loro versamento.

b) la finalità della disposizione è, esclusivamente, quella di sospendere l’adempimento degli obblighi tributari in capo ai soggetti (contribuenti o sostituti d’imposta) che si trovano in uno dei Comuni sopra interessati e che, pertanto, in ragione delle particolari condizioni venutasi a creare, sono oggettivamente impossibilitati a fare fronte agli stessi.

Ne consegue che, laddove i sostituti d’imposta non si trovino nelle condizioni sopra descritte, essi, anche con riferimento alle somme corrisposte ai contribuenti domiciliati nei Comuni di cui agli allegati nn. 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2017, sono, de iure condito, tenuti ad effettuare le ritenute ed a procedere al loro versamento.

Ho una scheda fast con esito “edificio non utilizzabile”, cosa devo fare?

Per avere accesso al contributo di riparazione/ricostruzione è propedeutico il possesso di una scheda di agibilità post-sismica AeDES.

Nel caso di immobile danneggiato dal sisma con scheda FAST e esito di agibilità post-sismica "Edificio NON UTILIZZABILE", il proprietario dovrà incaricare un tecnico di sua fiducia (architetto, ingegnere, ecc.) per la compilazione della scheda AeDES.

Tale scheda dovrà essere prodotta all'Ufficio per la Ricostruzione a mezzo di "Perizia Giurata" con allegata una relazione dettagliata dei danni e una cospicua documentazione fotografica a corredo.

La scheda AeDES dovrà essere consegnata all'Ufficio della Ricostruzione entro 30 giorni dalla "Notifica" dell'Ordinanza del Sindaco sulla NON UTILIZZABILITA' dell'edificio a seguito dell'esito della scheda FAST.

Prima della consegna della Perizia Giurata all'Ufficio per la Ricostruzione è obbligatorio, però, redigere il Contratto di Prestazione Professionale, il quale dovrà essere opportunamente registrato e comunicato sempre allo stesso Ufficio per la Ricostruzione.

Ogni tecnico potrà compilare massimo 30 schede AeDES pena la nullità della stessa.

La parcella del tecnico è compresa nel contributo che sarà concesso per la riparazione/ricostruzione dell'edificio.

Quali requisiti bisogna avere per svolgere attività’ di “verifiche di agibilita’ fast”?

La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di P.A. o Professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda AeDES e scheda FAST, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e già accreditati dalla Di.Coma.C.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell' 1, comma 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile Ing. Curcio n. 436 del 22.01.2017, ,  «…le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa possono, in relazione alle concrete esigenze emergenziali, assumere il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FATS di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016, nonché della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo.» la fase di gestione è ora tutta concentrata presso il CCR di Macerata che coordina dal 30 gennaio i sopralluoghi FAST.

Conseguente gli Architetti hanno predisposto idonea convenzione tra il Consiglio Nazionale degli Architetti e la Regione Marche per le necessarie coperture a garanzia degli iscritti con particolare riferimento ai rimborsi spesa (trasporto e vitto) ed alla copertura assicurativa, garantendo sin dal 30 gennaio l'avviamento dell'attività medesima.

Quindi, la formazione specifica sulla Fast – coordinata dalla Regione Marche - sarà organizzata direttamente dagli Ordini Professionali Provinciali così come è già avvenuto Venerdì 20 Gennaio 2017 presso il Palazzetto dello Sport di Macerata e, successivamente nei vari corsi di formazione sulla "Corretta compilazione della Scheda AeDES" tenutisi presso l'Ordine nei giorni del 27, 30 e 31 gennaio e 7 febbraio presso la EDIF di Corridonia .

La ricognizione può essere svolta, quindi, da tecnici professionisti che si offrono come volontari purché abilitati all’esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell’ambito dell’edilizia e iscritti a un Ordine professionale.

Per l'accreditamento ed ulteriori informazioni consultare http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche

Analogamente tale attività volontaria può essere svolta da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

Che cos’è la scheda aedes?

La scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) ‐ utilizzata a partire dal terremoto umbro‐marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi ‐ è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post‐sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si usa una scheda dedicata, GL‐Aedes), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali.

Quali requisiti bisogna avere per svolgere attività di “verifiche di agibilità fast”?

La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di P.A. o Professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda AeDES e scheda FAST, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e già accreditati dalla Di.Coma.C.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell' 1, comma 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile Ing. Curcio n. 436 del 22.01.2017, ,  «…le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa possono, in relazione alle concrete esigenze emergenziali, assumere il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FATS di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016, nonché della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo.» la fase di gestione è ora tutta concentrata presso il CCR di Macerata che coordina dal 30 gennaio i sopralluoghi FAST.

Conseguente gli Architetti hanno predisposto idonea convenzione tra il Consiglio Nazionale degli Architetti e la Regione Marche per le necessarie coperture a garanzia degli iscritti con particolare riferimento ai rimborsi spesa (trasporto e vitto) ed alla copertura assicurativa, garantendo sin dal 30 gennaio l'avviamento dell'attività medesima.

Quindi, la formazione specifica sulla Fast – coordinata dalla Regione Marche - sarà organizzata direttamente dagli Ordini Professionali Provinciali così come è già avvenuto Venerdì 20 Gennaio 2017 presso il Palazzetto dello Sport di Macerata.

La ricognizione può essere svolta, quindi, da tecnici professionisti che si offrono come volontari purché abilitati all’esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell’ambito dell’edilizia e iscritti a un Ordine professionale.

Analogamente tale attività volontaria può essere svolta da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

Sono un professionista e vorrei far parte delle squadre di tecnici aedes che svolgono le verifiche di agibilità. Quali requisiti bisogna avere?

Come stabilito dalla circolare emessa dal coordinatore della Dicomac il 3 settembre 2016 e s.m.i.,trattandosi di un’emergenza a carattere nazionale, i tecnici accreditabili per l’esecuzione dei sopralluoghi di agibilità sono esclusivamente quelli in possesso di questi specifici requisiti di idoneità:
a) idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 1° aprile 2010;
b) idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 1° giugno 2000 ed il 31 marzo 2010, più relativo aggiornamento;
c) qualificazione quale esperto (solo per i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura dei centri di competenza), nei termini di seguito specificati: partecipazione certificata a campagne di rilievo del danno ed agibilità effettuate a partire dal 1997 per almeno uno, due o tre differenti eventi, con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività di sopralluogo.

Si precisa che i corsi di cui ai punti a) e b) sono esclusivamente quelli organizzati sullo standard formativo definito negli Accordi di collaborazione in essere tra i Consigli Nazionali dei professionisti ed il Dipartimento della protezione civile. Se lei è in possesso di uno dei citati requisiti, la invitiamo a presentare la candidatura al suo Ordine/Collegio di appartenenza che, per il tramite del Consiglio Nazionale di riferimento, organizzerà di prassi turnazioni settimanali a supporto delle attività della funzione censimento danni ed agibilità della Dicomac.

Sono un professionista e vorrei far parte delle squadre di tecnici che stanno svolgendo le verifiche di agibilita’ fast. Quali requisiti bisogna avere?

Le verifiche di agibilità Fast possono essere svolte da tecnici dipendenti di Pubblica Amministrazione o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac. In seguito a una formazione speditiva sulla Fast – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all'esercizio della professione con competenze tecnico‐strutturali nell'ambito dell’edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

Sono un professionista e sono stato impegnato 5 giorni continuativi in verifiche fast/aedes. Ho diritto al rimborso delle spese per il mancato guadagno, come previsto dall’ocdpc n. 405/2016?

No perché il rimborso per il mancato guadagno giornaliero è previsto solo nel caso in cui l'impegno sia stato di almeno 10 giorni, anche non continuativi.

Sono un professionista e sono stato impegnato 5 giorni in verifiche fast/aedes. Ho diritto al rimborso delle spede di vitto?

Sì, le spese di vitto, come quelle di alloggio e spostamento non prevedono vincoli temporali. Le indicazioni specifiche su quali sono le spese ammissibili si trovano nell'Allegato A del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 "Istituzione del Nucleo tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post‐sismica".

Sono un tecnico e ho fatto parte di una squadra che ha eseguito sopralluoghi di agibilità sugli edifici danneggiati dal sisma. A chi mi posso rivolgere per ottenere il rimborso delle spese?

Può inviare il rendiconto delle spese sostenute al suo Consiglio Nazionale di appartenenza. Il Dipartimento provvederà, infatti, al rimborso delle spese documentate attraverso i diversi Consigli Nazionali. Si ricorda che, secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 392 del 6 settembre 2016, le spese ammissibili di vitto, alloggio e viaggio sono quelle previste nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.

Tutte le informazioni per sisma 2016

Il nuovo consiglio, al di là delle attribuzioni delle tradizionali cariche istituzionali, punta ad un rinnovamento della gestione dell’Ordine, dove gli obiettivi raggiunti saranno il risultato di un lavoro di squadra, sviluppato su più fronti.

Consiglio 2017-2021

Il nuovo consiglio, al di là delle attribuzioni delle tradizionali cariche istituzionali, punta ad un rinnovamento della gestione dell’Ordine, dove gli obiettivi raggiunti saranno il risultato di un lavoro di squadra, sviluppato su più fronti.